La Costituzione

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

(Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298

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Il Capo provvisorio dello Stato

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

 

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

 

Promulga (1) la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

 

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(1): promulgare. pubblicare una legge e renderla esecutiva.

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 (Repubblica democratica)

L'Italia è una Repubblica democratica (2), fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

 

(2) Demicratica: di democrazia.

Democrazia: forma di governo a sovranità popolare mediante rappresentanti eletti a suffragio (voto) universale.

 

Articolo 2 (diritti dell'uomo)

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 3 (eguaglianza)

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.

Articolo 4 (diritto al lavoro)

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Articolo 5 (autonomie locali)

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali;

attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo;

adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

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